Il Decreto Rilancio del maggio scorso è stato convertito in legge il 17 luglio 2020 ed è confermato il bonus del 110% per alcuni lavori di riqualificazione energetica. Sono inoltre stati emanati i decreti ministeriali attuativi, nonché il provvedimento e la circolare e dell’Agenzia delle Entrate grazie ai quali l’accesso al bonus è pienamente operativo. Il bonus rappresenta una buona opportunità, ma richiede anche una attenta programmazione e progettazione.

La legge n. 77 del 17 luglio 2020, conversione del Decreto Legge n. del 34 del 19 maggio 2020, prevede la possibilità di portare in detrazione in 5 anni il 110% delle spese sostenute per alcuni interventi di risparmio energetico, tra cui quelli di isolamento o di riqualificazione dell’impianto termico, che consentano di migliorare di almeno due classi energetiche l’edificio. Il riferimento è riportato all’art. 119 della Legge. Accedono al Superbonus del 110% anche gli altri interventi collegati agli interventi principali (“interventi trainati”) e gli interventi di miglioramento sismico (Sismabonus); inoltre sono confermate tutte le aliquote di detrazione già vigenti in precedenza.

Il MiCappotto termico e infissinistero dello Sviluppo Economico ha successivamente emanato due decreti attuativi: il Decreto Requisiti (DM 6 agosto 2020) e il Decreto Asseverazioni (DM 3 agosto 2020). Il primo disciplina le modalità per accedere al Superbonus del 110%, attraverso una serie di verifiche sia tecniche che economiche. Ad esempio si deve verificare che l’intervento consenta il salto di due classi energetiche, che siano stati usati prodotti ecocompatibili, che i costi siano in linea con le indicazioni del Decreto stesso, ecc.. Il rispetto di tutti i requisiti deve essere, inoltre, formalmente asseverato da un tecnico, secondo le modalità indicate dal Decreto Asseverazioni sopra citato.

Il Decreto Rilancio all’art. 121 prevede, inoltre, la possibilità di sostituire la detrazione con uno sconto in fattura o con la cessione del credito. Le modalità sono dettagliate nei decreti attuativi, nel Provvedimento (Prot. n. 283847/2020) e nella Circolare n. 24 dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020. Di fatto, con questa modalità, si può ridurre o annullare il costo dell’intervento cedendo i benefici fiscali ad un soggetto terzo, per esempio la ditta che fa i lavori o un istituto di credito.

Nuova caldaia a risparmio energeticoCosa deve fare un Condominio che intende eseguire lavori che possono accedere all’Ecobonus del 110%? In primo luogo è necessario nominare un tecnico che valuti in via preliminare se i lavori possono accedere o meno al bonus. Deve, quindi, seguire una progettazione di dettaglio e una valutazione preliminare energetica che verifichi il rispetto di tutti i requisiti richiesti. L’assemblea potrà, quindi, deliberare i lavori e l’eventuale sconto in fattura o cessione del credito. I lavori dovranno essere seguiti da un pool di tecnici che dovranno controllare ed asseverare la regolarità nonché perfezionare gli adempimenti per la pratica di detrazione. Nel caso di sconto in fattura o cessione del credito è necessaria anche una consulenza di tipo fiscale.